PARTE II -
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I -
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I -
PROFILI GENERALI
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Art.
46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei
trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto
del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali dicui
al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti
con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli
altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i
medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art.
47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali
effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli
9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli
da 145 a 151.
2. Agli
effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno
una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè
le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art.
48 Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art.
49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei
principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II -
MINORI
Art. 50.
Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di
notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in
materie diverse da quella penale.
CAPO III -
INFORMATICA GIURIDICA
Art.
51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze
e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono
rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art.
52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o
del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su
riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e
di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla
richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al
comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di
cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi di ...".
4. In caso di
diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o
delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 734 bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche
in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le
generalità, altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
delle persone.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del
codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di
cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta
di una parte.
7. Fuori dei
casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione
in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II -
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito
applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal
Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli
9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli
da 145 a 151.
2. Con decreto
del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C)
al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolari.
Art.
54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica
sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati
trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza
dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi,
uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento aidati
trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del
comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di
strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
Art.
55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare
riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche
basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle
informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
Art.
56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3,
4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art.
57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53
dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al
principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di
reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai
presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai
fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati
che non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli
strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla
tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono
trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla
comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f) all'uso
di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di
indice.
TITOLO III -
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art.
58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui
agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
2. Ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure
di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili
del presente codice in riferimento alle tipologie di dati,
di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV -
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I -
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.
59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge
in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione ditale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art.
60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari
ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
CAPO II -
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61.
Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti
da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da
soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto
dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in
relazione all'articolo 11.
2. Agli
effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o
collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di
cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti
in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta
dell'interessato l'ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o aricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III -
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati
sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste
elettorali, nonchè al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art.
63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli
Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64.
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del
profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito
delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare,
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al
rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea
e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c) in
relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente
articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e
convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e
b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di
legge che prevede specificamente il trattamento.
Art.
65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di:
a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonchè di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
2. I
trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici
compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
b) le
richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c)
l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o
di scioglimento degli organi;
d) l'esame
di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge
di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la
designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del
presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni
di liste, alla presentazione delle candidature, agli
incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del
presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la
redazione di verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per
l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalità direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo.
5. I dati
sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicità dell'attività istituzionale,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art.
66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di
imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
2. Si
considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle
violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione
dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali,
all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art.
67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica
della legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonchè della rispondenza di
detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di
altri soggetti;
b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art.
68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si
intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle
comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle
elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla
corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al
riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla
concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla
concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o
dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il
trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in
cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e
per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art.
69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art.
70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti
pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare
per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati
al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle
medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si
considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione
di coscienza.
Art.
71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di
applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a
far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391 quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un
errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione
della libertà personale.
2. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b)
del comma1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art.
72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art.
73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a)
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b)
interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
d) indagini
psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti
di vigilanza per affidamenti temporanei;
f)
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g)
interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si
considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che
la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di
gestione di asili nido;
b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c)
ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o
all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo
pubblico;
d) di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative
alla leva militare;
f) di
polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi
di igiene,di polizia mortuaria e ai controlli in materia
di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli
uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in
materia di protezione civile;
i) di
supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei
difensori civici regionali e locali.
CAPO V -
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art.
74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per
la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli
o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le
generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non
consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in
caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione
sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento.
4. Per il
trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed
alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V -
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I -
PRINCIPI GENERALI
Art.
75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali in ambito sanitario.
Art.
76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di
un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute:
a) con il
consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche
senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di
cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di
cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
>
CAPO II -
MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi
di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per
informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per
manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il
trattamento dei dati personali.
2. Le modalità
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli
organismi sanitari pubblici;
b) dagli
altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli
altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art.
78. Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta informano l'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
2.
L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal
medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello
stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse.
3.
L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del
trattamento.
4.
L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico
o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce
una prestazione specialistica su richiesta del medico e
del pediatra;
c) può
trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce
farmaci prescritti;
e) comunica
dati personali al medico o pediatra in conformità alla
disciplina applicabile.
5.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi
scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b)
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per
fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art.
79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati
possono avvalersi delle modalità semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81
in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche
da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più
strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi di
cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e
tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4. Sulla base
di adeguate misure organizzative in applicazione del comma
3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per
più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art.
80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79,
possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici
operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2.
L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica,
in particolare per quanto riguarda attività amministrative
di rilevante interesse pubblico che non richiedono il
consenso degli interessati.
Art.
81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione di legge,
può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche
oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anzichè
con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e
80.
2. Quando il
medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile
ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino
o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78,
comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art.
82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a)
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di
intendere o di volere dell'interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio
grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che
può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il
raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una
nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art.
83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli
interessati, nonchè del segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure
di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni
volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o
ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e
di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa;
b)
l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni
tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
d) cautele
volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga
in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o
dai locali prescelti;
e) il
rispetto della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei
dati;
f) la
previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente
notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi
legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la
formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di
visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito
dei reparti, informandone previamente gli interessati e
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
h) la messa
in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture,
indicativa dell'esistenza di un particolare stato di
salute;
i) la
sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.
Art.
84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare
o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere
noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III -
FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85.
Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività
amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal
Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza
degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonchè di assistenza sanitaria erogata al
personale navigante ed aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza
sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività
certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f) le
attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche
in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1
non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di
tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i
quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3.
All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una
copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta.
4. Il
trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito
da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le
finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti,
caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al
medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art.
86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a) tutela
sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte
per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonchè per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b)
stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i
servizi pubblici necessari per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche
di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione
delle misure amministrative previste;
c)
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1)
accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
e familiare, nonchè interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
2) curare
l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge;
3)
realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare
la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV -
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87.
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali
a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici
e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello
cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e
6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n.
350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito
ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il
tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi
4 e 5.
4. Il
tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta
fornitura del farmaco.
5. Il
tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di
verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla
legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalità.
6. Con decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da
quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta
adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a
modelli non cartacei.
Art.
88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato
non sono indicate.
2. Nei casi di
cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere
di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art.
89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in
cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette
sono conservate separatamente da ogni altro documento che
non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V - DATI
GENETICI
Art. 90.
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque
effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro
della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore
di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52,
ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei
confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI -
DISPOSIZIONI VARIE
Art.
91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la
carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime
carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art.
92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e
privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei
dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali
richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è
giustificata dalla documentata necessità:
a) di far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di
tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art.
93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da
una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 109.
2. Il
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il
periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente
ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele per
evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art.
94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute contenuti in banche di dati, schedari,
archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato
nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri già istituiti alla data di
entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla
medesima data, in particolare presso:
a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca
di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa
correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in
data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il
registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio
2001, n. 279;
d) i
registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli
schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI -
ISTRUZIONE
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art.
95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e
di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art.
96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione
nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
TITOLO VII -
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art.
97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art.
98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi
storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno
parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
c) per scopi
scientifici.
Art.
99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il
trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo
di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i
quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi
storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art.
100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e
la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di
ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo
il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di
cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di
cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o
diffusi.
CAPO II -
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di
trattamento
1. I dati
personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati
anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti
contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro
natura,solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati
personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art.
102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice
di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole
di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e
diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili ai trattamenti di dati per
finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica;
b) le
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati
di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato
o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della
prevista diffusione di dati;
c) le
modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art.
103. Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
CAPO III -
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art.
104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli
effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai
dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi
che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o
da altri per identificare l'interessato, anche in base alle
conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art.
105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, nè
per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi
statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice
e dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando
specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il
trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai
codici di cui all'articolo 106.
Art.
106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i
codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i
presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo
decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per
idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per
quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche
in riferimento alla durata della conservazione dei dati,
alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da
osservare per il trattamento di dati identificativi, alle
specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) le
garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i),
e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità
semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
f) le regole
di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure
da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di
sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento
alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di
persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
h) l'impegno
al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art.
107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20
e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di
ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo106 e
l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art.
108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale,
oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2,
resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati
sensibili indicati nel programma statistico nazionale,
l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art.
109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi
agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati
affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i
flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità
tecniche determinate dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e
il Garante.
Art.
110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a
scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è
inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non
è possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di
esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma
1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il
risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII -
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art.
111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art.
112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo,
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o
temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i
trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al
fine di:
a) applicare
la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie
protette;
b) garantire
le pari opportunità;
c) accertare
il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela
delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei
presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere
ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento
della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere
a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia
sindacale;
f)
applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli
ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a
tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere
attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare iricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire
in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire
l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte
di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare
la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere
l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare
la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La
diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da
non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II -
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art.
113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III -
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art.
114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art.
115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e
del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale.
2. Il
lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
CAPO IV -
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.
116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito
del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con il
consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare
tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli
enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX -
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I -
SISTEMI INFORMATIVI
Art.
117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e
la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato.
Art.
118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5,
modalità semplificate per l'informativa all'interessato e
idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei
dati raccolti e comunicati.
Art.
119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al
comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da
quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117,
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
ambiti.
Art.
120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con
proprio provvedimento le procedure e le modalità di
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per
la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli
organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il
trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle
funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto
non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater, del
decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni.
TITOLO X -
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I -
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art.
121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art.
122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato
l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice
di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei
modi di cuial comma 1, per determinati scopi legittimi
relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso
sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo
13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le
finalità e la durata del trattamento.
Art.
123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati
ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione
della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni
dei commi 2, 3 e 5.
2. Il
trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al
fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma
2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se
l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del
servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e
sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai
commi 2 e 3.
5. Il
trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per
canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini
della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Art.
124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio
della conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per
il pagamento di modalità alternative alla fatturazione,
anche impersonali, quali carte di credito o di debito o
carte prepagate.
3. Nella
documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni
necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella
fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o
riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il Garante,
accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al
comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella
fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art.
125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la
comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente
chiamante.
5. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di
tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3
e 4.
Art.
126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono
essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato
ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari
per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il
fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che
i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e
l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
4. Il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura
del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art.
127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può
richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la
soppressione della presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza
della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione
può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni.
2. La
richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le
modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso
in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata
entro quarantotto ore.
3. I dati
conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive
finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i
servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure
trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art.
128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio
terminale effettuato da terzi.
Art.
129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento,
in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il
provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli
elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base
al principio della massima semplificazione delle modalità di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli
da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Art.
130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dell'interessato.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei
casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo
quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o
di un servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a
quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente
informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato
in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui
al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato
camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire
un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di
reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui
sono stati inviate le comunicazioni.
Art.
131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e,
ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il
contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di
soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato
informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo
di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo.
3. L'utente
informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art.
132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità
(1)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità
di accertamento e repressione di reati.
2. Decorso
il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori
ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e
repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei
delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro
il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del
pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e
delle altre parti private ferme restando le condizioni di
cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico
entrante. Il difensore dell’imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al
fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio
assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater
del codice di procedura penale.
4. Dopo la
scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se
ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
5. Il
trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo
17, volti anche a:
a.
prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del
trattamento di cui all’Allegato B);
b.
disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c.
individuare le modalità di trattamento dei dati da parte
di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,
decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei
dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all’articolo 7;
d.
indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito
dall'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354,
nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di
conversione del predetto decreto legge.
CAPO II -
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133.
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da
fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare
riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali
trattati e alle modalità del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una più ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti
e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11,
anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello
di sicurezza assicurato.
CAPO III -
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI -
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 135.
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da
liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata in
conformità alla legge.
TITOLO XII -
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art.
136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento:
a)
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b)
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c)
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica.
Art.
137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si
applicano le disposizioni del presente codice relative:
a)
all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle
garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al
trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
2. Il
trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli
23 e 26.
3. In caso di
diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di
cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di
cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art.
138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di
conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II -
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art.
139. Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di un codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme
semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase
di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o
le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia
che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla
proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal
Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una
diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e
le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII -
MARKETING DIRETTO
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 140.
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi
in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non
voler ricevere determinate comunicazioni.
continua>>