- Art. 1 - Diritto alla
protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.
- Art. 2 - Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato
“codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1° nel rispetto dei principi
di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
- Art. 3 - Principio di
necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di necessità.
- Art. 4 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a. “trattamento”, qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b. “dato personale”, qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c. “dati identificativi”, i dati personali che permettono
l’identificazione diretta dell’interessato;
d. “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e. “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all’art. 3/1°/a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-r-s-t-u
del D.P.R. 313/2002, in materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60-61 del
codice di procedura penale;
f. “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g. “responsabile”, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h. “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i. “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica,
l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati
personali;
l. “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m. “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
n. “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o. “blocco”, la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p. “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti;
q. “Garante”, l’autorità di cui all’art. 153, istituita
dalla Legge 675/1996.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a. “comunicazione elettronica”, ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite
una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b. “chiamata”, la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c. “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d. “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e. “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall’art. 2/c della Direttiva 02/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 07-mar-2002;
f. “abbonato”, qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con
un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g. “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h. “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto
a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i. “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in
una rete di comunicazione elettronica che indica la
posizione geografica dell’apparecchiatura terminale
dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l. “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede
il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m. “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a. “misure minime”, il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo
31;
b. “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o
comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c. “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell’identità;
d. “credenziali di autenticazione”, i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati
per l’ autenticazione informatica;
e. “parola chiave”, componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f. “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa può accedere,
nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g. “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti
e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del
profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a. “scopi storici”, le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze
del passato;
b. “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica
o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c. “scopi scientifici”, le finalità di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
- Art. 5 - Oggetto ed ambito di
applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all’estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di
dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea
e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini
di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all’applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
artt. 15-31.
- Art. 6 - Disciplina del
trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte II.
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